Art. 8.
(Curatore amministrativo).

      1. Il curatore amministrativo, nominato dal giudice con i criteri previsti dal regio

 

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decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, deve:

          a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

          b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

          c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
      3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
      4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
      5. Il curatore amministrativo organizza e svolge i suoi compiti con le modalità previste, per quanto compatibili, per le procedure concorsuali.